Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 -

Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4

Ordinamento dei segretari degli enti locali (**) della Valle d'Aosta.

(B.U. 31 agosto 1999, n. 38)

INDICE

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione

Art. 2 - Nomina e modalità per la designazione dei componenti il Consiglio

Art. 2bis - Elezione dei rappresentanti dei segretari nel Consiglio

Art. 3 - Attribuzioni del Consiglio

Art. 4 - Modalità di funzionamento del Consiglio

Art. 4bis - Attribuzioni del Presidente

Art. 5 - Personale dell'Agenzia

Art. 5bis - Ordinamento contabile dell'Agenzia

Art. 5ter - Revisore dei conti

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 6 - Classificazione dei Comuni

Art. 7 - Classificazione delle Comunità montane

Art. 7bis - (Omissis)

Art. 8 - Classificazione del Comune di Aosta

Art. 9 - Sedi di segreteria convenzionate e loro classificazione

Art. 10 - (Omissis)

CAPO III

ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI

Art. 11 - (Omissis)

Art. 12 - Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 (18)

Art. 13 - (Omissis)

CAPO IV

MODALITA' DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 14 - Modalità di accesso all'Albo per concorso

Art. 15 - (Omissis)

Art. 16 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese

CAPO V

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 17 - (Omissis)

Art. 18 - Incarico

Art. 18bis - Tutoraggio

Art. 19 - Revoca

Art. 20 - Incarichi ed incompatibilità

Art. 21 - Procedimento disciplinare

Art. 22 - Collocamento in disponibilità dei segretari e criteri per la loro utilizzazione

Art. 22bis - Incarichi dirigenza e supplenza

Art. 23 - Procedimento per la verifica dei risultati

Art. 24 - Attività di formazione

Art. 25 - Incarichi temporanei

CAPO VI

REVISIONI DELLE SEDI DI SEGRETERIA

Art. 26 - Convenzioni di segreteria

CAPO VII

SEGRETARI DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 27 - (Omissis)

CAPO VIII

RISORSE FINANZIARIE E FONDO DI MOBILITA'

Art. 28 - (Omissis)

Art. 29 - Risorse finanziarie

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Primo Consiglio

Art. 31 - Esercizio dell'opzione

Art. 32 - Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari comunali e delle Comunità montane

Art. 33 - Comando

Art. 34 - Prima iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12

Art. 35 - Incarichi

Art. 36 - Segretari delle Comunità montane

Art. 37 - Omissis (15c)

Art. 38 - Clausole di salvaguardia

ALLEGATI

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1

(Composizione e durata del Consiglio di amministrazione) (1)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, di seguito denominato Consiglio, è composto da: (1a)

a) un esperto in materia di enti locali designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

b) due amministratori locali, scelti tra gli organi che conferiscono l'incarico ai segretari, designati dal Consiglio permanente degli enti locali; (1b)

c) due segretari eletti con le modalità di cui all'articolo 2bis. (1c)

2. Il Consiglio resta in carica per l'intera durata del mandato degli organi elettivi degli enti locali. I componenti del Consiglio non possono essere nominati o eletti per più di due mandati interi consecutivi. Il Consiglio in carica è prorogato sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Ai componenti il Consiglio può essere corrisposta un'indennità, nella misura stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali; ad essi, se non residenti nel Comune in cui ha sede il Consiglio, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per gli appartenenti alla qualifica unica dirigenziale.

Art. 2.

(Nomina e modalità per la designazione dei componenti il Consiglio)

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione (*) entro dieci giorni dalle designazioni dei componenti. Con lo stesso decreto è convocata la prima riunione, che deve tenersi entro quindici giorni dalla data del decreto stesso.

2. I componenti il Consiglio sono designati entro centoventi giorni dalla data delle elezioni generali comunali o, in caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più componenti nel corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza (2).

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il Presidente della Regione (*) provvede alla designazione, in via sostitutiva, nei quindici giorni successivi.

Art. 2bis

(Elezione dei rappresentanti dei segretari nel Consiglio) (3)

1. Il Consiglio disciplina, con propria deliberazione, le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sono elettori i segretari incaricati negli enti locali o utilizzati dall'Agenzia alla data delle elezioni; sono eleggibili i segretari incaricati negli enti locali alla data delle elezioni; (3a)

b) i rappresentanti sono eletti con il sistema proporzionale a scrutinio di lista;

c) le liste dei candidati possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro applicabili ai segretari ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 10 per cento dei segretari incaricati negli enti locali alla data delle elezioni. (3b)

Art. 3

(Attribuzioni del Consiglio) (4)

1. Il Consiglio provvede alla gestione dei segretari degli enti locali, alla tenuta dell'Albo regionale dei segretari, di seguito denominato Albo, e all'amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. In particolare, il Consiglio, salve le attribuzioni espressamente riservate al Presidente ai sensi dell'articolo 4bis: (4a)

a) cura la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni;

b) definisce le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e del presente regolamento;

bbis) definisce, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali, i criteri e le modalità per l'individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998; (4b)

c) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'Albo;

d) stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità e per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza, secondo le disposizioni del presente regolamento;

e) indice e gestisce i concorsi per l'iscrizione all'Albo;

f) provvede a definire, nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998, assicurandone l'organizzazione, e a formulare alla Giunta regionale la proposta per l'individuazione degli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi; (4c)

g) definisce e cura l'attività di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari;

h) adotta i provvedimenti e gli atti inerenti al rapporto di lavoro dei segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco, del Presidente della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 18; (4d)

i) disciplina, con provvedimenti adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'organizzazione degli uffici e del personale e determina la dotazione organica dell'Agenzia;

j) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti.

2. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può delegare al Presidente l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere a), b) e h). (4e)

Art. 4.

(Modalità di funzionamento del Consiglio)

1. (5)

2. La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età e le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere più giovane di età.

3. Il Consiglio elegge nella prima seduta, alla presenza della metà più uno dei componenti, il Presidente, scelto tra gli amministratori locali e il Vicepresidente, con votazione a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere. Risultano eletti alla carica di Presidente e di Vicepresidente i consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. In successive votazioni, che possono tenersi anche nella stessa seduta, risultano eletti i consiglieri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti (6).

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Il Consiglio, presieduto e convocato dal Presidente, con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, si riunisce, di norma, una volta al mese. Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente, su richiesta motivata di almeno tre consiglieri, entro dieci giorni dalla richiesta. Alle sedute assiste un segretario verbalizzante, individuato dal Consiglio, nell'ambito del personale di cui all'articolo 5.

6. Le sedute del Consiglio sono valide se interviene la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.

8. Le votazioni avvengono a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere.

9. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

10. Il segretario cura la redazione del verbale delle riunioni e delle deliberazioni adottate, nonché l'attuazione delle stesse.

11. Le deliberazioni adottate sono pubblicate nel sito informatico dell'Agenzia per otto giorni consecutivi e diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione. Le deliberazioni di carattere generale e di maggior rilievo, individuate dal Presidente del Consiglio, possono essere pubblicizzate con forme particolari, stabilite dal Consiglio stesso (7).

Art. 4bis

(Attribuzioni del Presidente) (8)

1. Il Presidente, in particolare:

a) rappresenta l'Agenzia;

b) definisce l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, secondo le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto dei criteri prestabiliti dal Consiglio;

c) conferisce gli incarichi di reggenza o di supplenza, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, qualora l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 22bis, comma 1, abbia dato esito negativo;

d) esercita le competenze delegategli dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 5

(Personale dell'Agenzia) (9)

1. L'Agenzia si avvale, per il proprio funzionamento:

a) di un segretario di ente locale, iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 46/1998, incaricato, per la durata del mandato del Consiglio, dal Presidente del Consiglio, con le medesime modalità stabilite per i restanti segretari degli enti locali; a tal fine, l'Agenzia è classificata in seconda fascia ed equiparata al Comune con il punteggio più basso; (9a)

b) del personale reclutato con le modalità stabilite per il restante personale del comparto unico regionale.

2. L'Agenzia può conferire incarichi di consulenze esterne, motivandoli adeguatamente, esclusivamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare il personale di cui al comma 1.

Art. 5bis

(Ordinamento contabile dell'Agenzia) (10)

1. L'attività finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione, composto di due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa, ha carattere autorizzatorio ed è redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario.

3. Previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, il Consiglio individua un istituto di credito cui affidare il servizio di cassa. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati di pagamento.

4. Il responsabile del servizio finanziario dell'ente adotta tutti gli atti necessari alla gestione delle entrate e delle spese, nel rispetto delle decisioni adottate dal Consiglio e dal Presidente.

5. Per le spese relative ad esigenze d'ufficio e a lavori di manutenzione, il cui limite massimo è stabilito dal Consiglio, è istituito un servizio di economato, affidato al responsabile del servizio finanziario. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni per le quali lo stesso effettua rendicontazioni periodiche al Consiglio.

6. Il rendiconto generale della gestione, deliberato dal Consiglio entro il mese di aprile dell'anno successivo, è composto dai seguenti documenti:

a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente accertate e delle spese effettivamente impegnate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto è data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;

b) relazione del revisore dei conti.

7. Il Consiglio adotta un proprio regolamento di contabilità per disciplinare ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile.

Art. 5ter

(Revisore dei conti) (11)

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'Agenzia è affidato ad un revisore, nominato dal Consiglio tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. L'incarico del revisore ha la medesima durata del mandato del Consiglio e può essere rinnovato per una sola volta.

3. Per il revisore valgono le ipotesi di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

4. Al revisore è assegnato un compenso stabilito dal Consiglio.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (11a)

Art. 6

(Classificazione dei Comuni) (12)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede alla classificazione dei Comuni, sulla base dei seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) popolazione presente desunta dai dati relativi alle presenze turistiche potenziali e alle presenze turistiche effettive;

c) numero dei dipendenti in servizio;

d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;

e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato A.

3. Il Consiglio provvede all'aggiornamento della classificazione entro il mese di marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali.

4. Nel corso del quinquennio, la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, nel solo caso di modificazione territoriale del Comune.

5. Il punteggio attribuito ai Comuni concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione dei segretari.

Art. 7

(Classificazione delle Comunità montane) (13)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede alla classificazione delle Comunità montane, sulla base dei seguenti elementi:

a) numero dei Comuni appartenenti alla Comunità montana;

b) numero dei dipendenti in servizio;

c) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;

d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato C.

3. Il Consiglio provvede all'aggiornamento della classificazione entro il mese di marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali.

4. Nel corso del quinquennio, la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, nel solo caso di modificazione territoriale delle Comunità montane.

5. Il punteggio attribuito alle Comunità montane concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione dei segretari.

[Art. 7bis

(Classificazione del BIM) (14)

1. Il BIM è convenzionalmente classificato nella seconda fascia, con il punteggio della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata e, in ogni caso, non inferiore a venticinque. (14a)

2. Il punteggio attribuito al BIM concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione del segretario.] (14c)

Art. 8

(Classificazione del Comune di Aosta)(14b)

1. Il Comune di Aosta, in quanto capoluogo di regione, è convenzionalmente classificato nella prima fascia.

Art. 9

(Sedi di segreteria convenzionate e loro classificazione) (15)

1. Due o più enti locali possono stipulare convenzioni al fine di costituire sedi di segreteria comuni.

2. Il punteggio attribuito ai singoli enti concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione del segretario. (15a)

3. Le sedi di segreteria comuni sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria comuni appartenenti alla stessa classificazione è pari alla somma di quello attribuito ai singoli enti locali convenzionati. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria comuni appartenenti a classificazioni diverse è pari a quello dell'ente locale convenzionato classificato nella posizione più elevata. In entrambi i casi, alle sedi di segreteria comuni è garantita l'attribuzione di un punteggio minimo pari a venticinque. (15b)

Art. 10

(Revisione straordinaria delle classificazioni) (15c)

CAPO III

ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI

Art. 11

(Articolazione dell'Albo regionale dei segretari) (49)

Art. 12

(Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998) (18)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, che presentano apposita domanda, sono iscritti all'Albo a cura del Consiglio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio stesso.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede a dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale, alla relativa procedura, nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio medesimo con propria deliberazione.

3. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti, nonché all'organizzazione dei corsi di formazione e dei relativi esami finali di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998. (18a)

4. Il Consiglio aggiorna l'Albo in occasione delle nuove iscrizioni e dispone la cancellazione dei soggetti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 46/1998, dei soggetti non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione dell'ultimo incarico o dalla data d'iscrizione conseguente al superamento dell'esame di cui ai commi 7 e 8 della medesima legge.

Art. 13

(Percentuale di sedi di segreteria ricopribili con i soggetti di cui all'articolo 12) (49)

CAPO IV

MODALITA' DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 14

(18b)

Art. 15

(Tirocinio) (49)

Art. 16

(18c)

CAPO V

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 17

(Rapporto di lavoro e dipendenza funzionale) (49)

Art. 18

(Incarico) (25)

1. Spettano al Sindaco, al Presidente della Comunità montana o al Presidente del BIM (***) le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali correlati a detto rapporto.

2. Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, della l.r. 46/1998. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 14, si intende confermato. (25a)

3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998, decorrente dalla data di accertamento della vacanza. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di sessanta giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.

4. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato dell'amministratore che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, ai fini dell'accettazione di un altro incarico presso uno degli enti del comparto unico regionale, l'incarico può cessare anticipatamente, solo con il consenso dell'amministratore che lo ha conferito. (25b)

5. L'avvio della procedura di incarico è reso pubblico nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.

6. L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario.

7. Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi da parte del Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia o per ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato dell'amministratore che lo ha incaricato.

9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento disposta secondo la normativa vigente in materia, il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.

10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9, per un periodo superiore a sei mesi, può essere sostituito, limitatamente al periodo di assenza, prioritariamente con un segretario collocato in disponibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, non utilizzato per altri incarichi, o, in subordine, con le modalità stabilite dall'articolo 22bis, comma 1, ultimo periodo, o con uno degli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 12, anche in deroga al limite massimo stabilito dall'articolo 1, comma 10, della l.r. 46/1998. (25c)

11. Qualora ricorrano particolari situazioni, previo parere favorevole del Consiglio, il segretario di un ente locale può subentrare nell'incarico del segretario di un altro ente, il quale, a sua volta, lo sostituisce, purché vi sia il consenso dei segretari interessati e degli amministratori che li hanno incaricati.

Art. 18bis

(Tutoraggio) (25d)

1. I segretari incaricati possono, in occasione del loro primo incarico, essere affiancati, per un periodo non superiore a sei mesi, da altro segretario in servizio presso un altro ente locale della Regione, su richiesta dell'amministratore dell'ente locale interessato.

2. Le modalità e le condizioni dell'affiancamento sono stabilite dal Consiglio.

Art. 19

(Revoca)

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, disciplinare e dirigenziale, la revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta, con provvedimento motivato, dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente e in contraddittorio con l'interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 46/1998, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale. (25e)

2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto ed è sentito personalmente il segretario che lo richieda, in sede di seduta dell'organo collegiale esecutivo dell'ente. (26)

3. (50)

4. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un segretario iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 12, il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM dispone immediatamente la risoluzione del contratto (28).

Art. 20

(Incarichi ed incompatibilità)

1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, ai segretari degli enti locali si applica la normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale (29).

2. Le autorizzazioni alle attività extraimpiego, ove dovute, sono rilasciate dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM e, nei casi di segretari in disponibilità, dal Presidente del Consiglio. Le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM sono comunicate al Consiglio (30).

3. Al segretario che svolge le funzioni di segretario di un'Associazione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della l.r. 54/1998, può essere attribuita una maggiorazione dell'indennità di posizione determinata in sede contrattuale in relazione alla complessità organizzativa dell'Associazione stessa (31).

Art. 21

(Procedimento disciplinare) (32)

1. Il Consiglio è l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

2. Per l'istruzione dei procedimenti disciplinari il Consiglio istituisce un ufficio per l'istruttoria degli stessi, oppure, se già istituito, può avvalersi, dell'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione regionale.

Art. 22

(Collocamento in disponibilità dei segretari e criteri per la loro utilizzazione) (33)

1. I segretari degli enti locali iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo. (33a)

2. Il Consiglio può, su richiesta congiunta del segretario e dell'amministratore che lo ha incaricato, collocare in disponibilità il segretario, ancorché non sia ancora scaduto il mandato dell'amministratore che lo ha incaricato, in presenza di situazioni tali che non consentano la prosecuzione del rapporto che lega il segretario all'amministratore che lo ha incaricato.

3. I segretari collocati in disponibilità, se non incaricati presso altri enti, organismi o società ai sensi del comma 4, sono utilizzati per gli incarichi di supplenza e reggenza o per lo svolgimento di attività di supporto all'Agenzia. In caso di supplenza e reggenza, ad essi compete lo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede in cui sono incaricati. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari sono stabilite dal Consiglio (33b).

4. L'Agenzia conclude accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali, anche economici, nonché con le società a partecipazione pubblica, per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato ovvero di natura professionale o per lo svolgimento di attività di studio, consulenza o collaborazione. (33c)

5. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio è stabilito dal Consiglio stesso.

6. L'accordo di cui al comma 4 definisce l'eventuale riparto degli oneri per le prestazioni rese dal segretario, che, di norma, sono a carico dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 4 è il più favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento.

7. Il segretario collocato in disponibilità a seguito di provvedimento di revoca e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, è cancellato dall'Albo e nei suoi confronti sono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso uno degli enti del comparto unico regionale o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni. (33d)

8. Il periodo di cui al comma 7, nell'ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.

9. Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato ai sensi del presente articolo non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

10. I periodi di cui ai commi 7 e 8 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso di sospensione del rapporto di lavoro previsto dalla legge.

Art. 22bis

(Incarichi di reggenza e supplenza) (34)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco o dal Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, prioritariamente nella persona del segretario di ente locale in servizio presso l'Agenzia, previo accordo del Consiglio di amministrazione; in mancanza di detta autorizzazione, può essere incaricato un segretario in servizio, in accordo con l'amministratore da cui il segretario dipende e previa comunicazione al Consiglio di amministrazione. (34a)

2. Qualora l'espletamento delle procedure di cui al comma 1 abbia dato esito negativo, l'incarico di reggenza o supplenza è conferito dal Presidente del Consiglio.

3. Nei casi di sede vacante, il segretario è sostituito, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, per il tempo strettamente necessario ad attivare la procedura di incarico di cui all'articolo 18. Qualora vi siano segretari collocati in disponibilità, la reggenza da parte del vicesegretario, in caso di vacanza della sede di segreteria, non può eccedere il termine finale di cui all'articolo 18, comma 3.

Art. 23.

(Procedimento per la verifica dei risultati).

1. La valutazione dei risultati dei segretari è effettuata nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale. (35).

Art. 24

(Attività di formazione)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e attitudini individuali, per un più efficace e qualificato espletamento dell'attività e costituiscono titolo per la valutazione di cui all'articolo 23.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio attiva percorsi formativi tecnico-specialistici e manageriali da attuarsi direttamente o avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste e, in particolare, del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta. (36)

3. (50)

4. Il Consiglio definisce, entro il 30 settembre di ogni anno, gli obiettivi e le finalità formative, nonché le risorse da destinare alle stesse; il Consiglio definisce, inoltre, le modalità di partecipazione e la soglia minima individuale di ore di formazione, rilevante ai fini della valutazione dei risultati. (38)

Art. 25

(Incarichi temporanei) (38a)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, i segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 possono essere incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito degli enti del comparto unico regionale. (38b)

2. I segretari incaricati ai sensi del comma 1 sono collocati in disponibilità e agli stessi compete, per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il posto per cui è conferito l'incarico.

CAPO VI

REVISIONI DELLE SEDI DI SEGRETERIA

Art. 26

(Convenzioni di segreteria)

1. Gli enti locali possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio in forma associata di funzioni, stipulare tra loro convenzioni di segreteria (39).

2. Le convenzioni di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti ed individuano l'organo competente a conferire ed a revocare l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi è trasmessa al Consiglio (40).

3. Il contratto collettivo di lavoro determina la maggiorazione dell'indennità di posizione spettante ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate, in relazione:

a) al numero delle sedi convenzionate;

b) alla complessità organizzativa delle stesse;

c) alla presenza di sedi considerate disagiate, la cui individuazione spetta al Consiglio (41).

4. Le convenzioni di segreteria possono essere stipulate o sciolte all'inizio di ogni legislatura. Nel corso del mandato possono essere stipulate o sciolte:

a) nei casi in cui la stipulazione della convenzione non comporti il collocamento in disponibilità del segretario;

b) nei casi di collocamento in disponibilità, previo parere favorevole del Consiglio e dei segretari incaricati nelle sedi oggetto della convenzione. (41a)

5. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, possono essere stipulate convenzioni di durata non superiore al periodo di assenza del titolare.

CAPO VII

SEGRETARI DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 27

(Applicazione della l.r. 46/1998 ai segretari delle Comunità montane) (15c)

CAPO VIII

RISORSE FINANZIARIE E FONDO DI MOBILITA'

Art. 28

(Gestione del fondo di mobilità) (15c)

Art. 29

(Risorse finanziarie) (42)

1. Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilità sono a totale carico degli enti locali e delle loro forme associative e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria versati dagli enti locali e dalle loro forme associative, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo riscosso dagli enti stessi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998, nonché dai fondi versati dagli enti locali, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dagli enti locali all'Agenzia, con le modalità stabilite dal Consiglio.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Primo Consiglio)

1. I componenti del primo Consiglio sono designati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 31

(Esercizio dell'opzione)

1. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, nonché i segretari comunali in servizio presso i Comuni della Regione Valle d'Aosta nominati dai Sindaci, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono comunicare al Consiglio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta effettuata relativamente al mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale o all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997.

2. I soggetti di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risultano più iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997, devono comunicare, entro la data di cui al comma 1, se intendono mantenere l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998.

3. I soggetti che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997 o che non intendano mantenere l'iscrizione all'Albo regionale sono cancellati dall'Albo regionale.

4. Dell'opzione effettuata viene data comunicazione all'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 1 del d.p.r. 465/1997, prima di procedere all'inquadramento dei segretari, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2.

Art. 32

(Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari comunali e delle Comunità montane)

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui l'opzione è stata esercitata da tutti i segretari comunali o, comunque, decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 1, i segretari che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale sono inquadrati, con provvedimento del Presidente del Consiglio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'opzione, nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'articolo 12 della l.r. 45/1995, qualora abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale o qualora siano già inquadrati nella qualifica dirigenziale.

2. I segretari comunali che, alla data di inquadramento, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale o non siano già inquadrati nella qualifica dirigenziale, sono inquadrati, con le modalità e con la decorrenza di cui al comma 1, nella qualifica ad esaurimento di cui all'articolo 11 della l.r. 46/1998 e, al compimento dei cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nella qualifica unica dirigenziale.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i segretari delle Comunità montane sono inquadrati, con provvedimento del Presidente del Consiglio, nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 12 della l.r. 45/1995.

Art. 33

(Comando)

1. Il Presidente del Consiglio, in relazione all'esigenza di garantire la copertura delle sedi di segreteria, può chiedere all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali il comando dei segretari comunali che, ai sensi dell'articolo 31, abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997.

Art. 34

(Prima iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12 avviene entro sei mesi dall'insediamento del primo Consiglio.

Art. 35

(Incarichi)

1. Le norme sugli incarichi di cui all'articolo 18 si applicano a decorrere dalle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36

(Segretari delle Comunità montane)

1. I segretari delle Comunità montane in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti all'Albo con decreto del Presidente della Regione (*), entro venti giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 37

(Fondo di mobilità) (15c)

Art. 38

(Clausole di salvaguardia)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari già appartenenti alla qualifica dirigenziale al momento dell'inquadramento di cui all'articolo 32 l'eventuale differenza tra la retribuzione di posizione in godimento secondo la disciplina previgente e la retribuzione di posizione di nuova attribuzione.

2. Nel caso di mutamento della classificazione dell'ente locale o del suo posizionamento, ai sensi degli articoli 6, comma 4, 7, comma 4, e 26, comma 4, nel corso dell'incarico, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari degli enti locali la retribuzione di posizione acquisita con l'incarico, fino al termine dello stesso (43).

Allegato A

Criteri e specificazioni per la classificazione dei Comuni

(Articolo 6, comma 2) (44)

1. Elementi di valutazione:

a) popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente le elezioni generali comunali; (44a)

b) popolazione presente desunta dai dati relativi alle presenze turistiche potenziali e alle presenze turistiche effettive dell'anno precedente le elezioni generali comunali (fonte: assessorato regionale competente in materia di turismo);

c) numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni generali comunali e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nell'anno solare di riferimento. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua e arrotondamento per eccesso del risultato;

d) media delle spese correnti impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese correnti del quinquennio;

e) media delle spese d'investimento impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni Comune è attribuito un valore per singolo elemento di valutazione di cui al punto 1, in proporzione al peso, fatto uguale a 100, attribuito al Comune con più elevato valore assoluto.

I valori ottenuti sono ponderati nel modo seguente:

a) popolazione residente: 35 per cento del totale complessivo;

b) popolazione presente: 15 per cento del totale complessivo;

c) numero dei dipendenti: 10 per cento del totale complessivo;

d) media delle spese correnti: 35 per cento del totale complessivo;

e) media delle spese d'investimento: 5 per cento del totale complessivo.

Per ogni Comune la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione in sede contrattuale dell'ammontare della retribuzione di posizione del segretario. (44b)

3. Fasce:

prima fascia: Comune di Aosta;

seconda fascia: tutti gli altri Comuni. (44c)

ALLEGATO B

Classificazione delle sedi di segreteria comunali (45)

Allegato C

Criteri e specificazioni per la classificazione delle Comunità montane

(Articolo 7, comma 2) (46)

1. Elementi di valutazione:

a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni generali comunali;

b) numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni generali comunali e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nell'anno solare di riferimento. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua con arrotondamento per eccesso del risultato;

c) media delle spese correnti impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese correnti del quinquennio;

d) media delle spese d'investimento impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni Comunità montana è attribuito un valore per singolo elemento di valutazione considerato al punto 1, in proporzione al peso, fatto uguale a 100, attribuito alla Comunità montana con il più elevato valore assoluto.

I valori ottenuti sono ponderati nel modo seguente:

a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana: 25 per cento del totale complessivo;

b) numero dei dipendenti: 25 per cento del totale complessivo;

c) media delle spese correnti: 35 per cento del totale complessivo;

d) media delle spese d'investimento: 15 per cento del totale complessivo.

Per ogni Comunità montana la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito alle Comunità montane ai fini della determinazione in sede contrattuale dell'ammontare della retribuzione di posizione del segretario. (47)

3. Tutte le Comunità montane sono inserite nella seconda fascia. (48)

ALLEGATO D

Classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane (45)

_______________________

(*) L'art. 32, comma 1, lettera a), del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1, ha disposto la sostituzione delle parole "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, con le parole "Presidente della Regione".

(**) L'art. 32, comma 1, lettera b), del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1, ha disposto la sostituzione, nel titolo, delle parole "segretari dei Comuni e della Comunità montane" con le parole "segretari degli enti locali".

(***) La L.R. 29 settembre 2015, n. 17, ha disposto che le parole: "Presidente del BIM", comprensive degli articoli e delle preposizioni articolate necessari nel contesto, ovunque ricorrano nel testo del presente regolamento, siano soppresse.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(1a) Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(1b) Lettera modificata dall'art. 1, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(1c) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 3, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(2) Comma già sostituito dall'art. 2 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1, e ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(3) Articolo inserito dall'art. 3 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(3a) Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(3b) Lettera modificata dall'art. 3, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(4a) Alinea modificato dall'art. 4, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(4b) Lettera inserita dall'art. 4, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(4c) Lettera sostituita dall'art. 4, comma 3, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(4d) Lettera sostituita dall'art. 4, comma 4, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1, e, in seguito, modificata dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. 29 settembre 2015, n. 17.

(4e) Comma sostituito dall'art. 4, comma 5, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(5) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1.

(6) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1.

(7) Comma già modificato dall'art. 5, comma 3, del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1, e ulteriormente modificato dall'art. 5, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(8) Articolo inserito dall'art. 6 del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1.

(9) Articolo già sostituito dall'art. 7 del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1, e ulteriormente sostituito dall'art. 6, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(9a) Lettera sostituita dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"a) dei segretari in disponibilità sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio;".

(10) Articolo inserito dall'art. 8 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(11) Articolo inserito dall'art. 9 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(11a) Denominazione sostituita dall'art. 7, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 10 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 11 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(14) Articolo inserito dall'art. 12 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(14a) Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(14b) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(14c) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 4 della L.R. 29 settembre 2015, n. 17.

(15) Articolo così sostituito dall'art. 13 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(15a) Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(15b) Comma sostituito dall'art. 10, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(15c) Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera a), del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1.

(18) Articolo già sostituito dall'art. 15 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1, e ulteriormente sostituito dall'art. 11, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(18a) Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 12 recitava:

"3. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalità di cui all'articolo 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti, nonché all'organizzazione dei corsi di formazione e dei relativi esami finali di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998.".

(18b) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22.

Nella formulazione originaria, l'articolo 14 recitava:

Art. 14

(Modalità di accesso all'Albo per concorso).

1. All'Albo si accede per concorso per esami, fatta salva l'iscrizione effettuata ai sensi degli articoli 31 e 36 e la possibilità di iscrizione ai sensi dell'articolo 12. (21a)

2. Il Consiglio individua il numero delle sedi di segreteria da ricoprire tramite procedura concorsuale, tenuto conto del numero delle sedi vacanti e del numero delle sedi ricoperte dai soggetti di cui all'articolo 12. (21b)

3. Il bando di concorso, contenente l'indicazione del numero dei posti da ricoprire, è approvato dal Consiglio in relazione alle necessità evidenziate ai sensi del comma 2. (21c)

4. La graduatoria definitiva è approvata dal Consiglio ed i candidati dichiarati vincitori del concorso sono iscritti nella parte prima dell'Albo, a cura del Consiglio stesso, entro tre mesi dall'approvazione della graduatoria.

5. L'eventuale utilizzo della graduatoria, nel periodo di validità di cui all'articolo 31, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è disposto dal Consiglio, che non può bandire nuovi concorsi in presenza di graduatorie valide.

6. La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio. Il segretario della commissione è scelto tra il personale di cui all'articolo 5.

7. Salvo quanto disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte prima, ed in particolare nel titolo secondo (Accesso alla qualifica dirigenziale), del regolam. reg. 6/1996.".

(18c) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22.

Il comma 2 era già stato abrogato dall'art. 26 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1

Nella formulazione originaria, l'articolo 16 recitava:

Art. 16

(Modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, avviene con le modalità di cui all'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, sia per i soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'articolo 12, sia per i segretari che accedono all'Albo, ai sensi dell'articolo 14.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese per i soggetti di cui all'articolo 12 è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 14, del regolam. reg. 6/1996.".

(21a) Comma modificato dall'art. 12, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(21b) Comma modificato dall'art. 12, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(21c) Comma modificato dall'art. 12, comma 3, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(25) Articolo così sostituito dall'art. 19 del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1.

(25a) Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(25b) Comma modificato dall'art. 13, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(25c) Comma sostituito dall'art. 13, comma 3, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(25d) Articolo inserito dall'art. 14 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(25e) Comma sostituito dall'art. 15, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(26) Comma già sostituito dall'art. 20, comma 1, del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1 e ulteriormente sostituito dall'art. 15, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(28) Comma già modificato dall'art. 20, comma 3, del R.R. 4 febbraio 2005, n. 1, e ulteriormente sostituito dall'art. 15, comma 3, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(29) Comma già modificato dall'art. 21, comma 1, del R.R. 4 febbraio 2005, n.1, e ulteriormente sostituito dall'art. 16, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(30) Comma già modificato dall'art. 21, comma 2, del R.R. 4 febbraio 2005, n.1, e ulteriormente sostituito dall'art. 16, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(31) Comma così modificato dall'art. 21, comma 3, del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(32) Articolo così sostituito dall'art. 22 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(33) Articolo così sostituito dall'art. 23 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(33a) Comma modificato dall'art. 17, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(33b) Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18, e ulteriormente sostituito dall'art. 17, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(33c) Comma modificato dall'art. 17, comma 3, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(33d) Comma modificato dall'art. 17, comma 4, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1

(34) Articolo inserito dall'art. 24 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(34a) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 23.

Il comma 1 dell'articolo 22bis era già stato modificato dall'art. 18, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1, nel modo seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco, o dal Presidente della Comunità montana, o dal Presidente del BIM, tra coloro che sono collocati in disponibilità, previa comunicazione al Consiglio. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilità utilizzabili, il Sindaco, o il Presidente della Comunità montana, o il Presidente del BIM, può incaricare un segretario in servizio, in accordo con l'amministratore da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 7 recitava:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco, o dal Presidente della Comunità montana, o dal Presidente del BIM, tra coloro che sono collocati in disponibilità, previa comunicazione al Consiglio e secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 22, comma 3. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilità utilizzabili, il Sindaco, o il Presidente della Comunità montana, o il Presidente del BIM, può incaricare un segretario in servizio, in accordo con l'amministratore da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.".

(35) Articolo già modificato dall'art. 25 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1, e ulteriormente sostituito dall'art. 19, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(36) Comma sostituito dall'art. 20, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(38) Comma sostituito dall'art. 20, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(38a) Rubrica sostituita dall'art. 21, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(38b) Comma sostituito dall'art. 21, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(39) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(40) Comma così modificato dall'art. 27, comma 2, del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(41) Lettera così modificata dall'art. 27, comma 3, del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(41a) Comma sostituito dall'art. 22, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(42) Articolo così sostituito dall'art. 28 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(43) Comma così sostituito dall'art. 29 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(44) Allegato così sostituito dall'art. 30 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(44a) Lettera modificata dall'art. 23, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(44b) Numero modificato dall'art. 23, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(44c) Numero sostituito dall'art. 23, comma 3, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(45) Allegato abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera b), del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(46) Allegato così sostituito dall'art. 31 del R.R. 4 febbraio 2005, n.1.

(47) Numero modificato dall'art. 24, comma 1, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(48) Numero sostituito dall'art. 24, comma 2, del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.

(49) Articolo abrogato dall'art. 26 del R.R. 9 aprile 2010, n. 1.